Superbonus del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica ed antisismici sui fabbricati rurali ad uso abitativo

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La Confederazione si era attivata presso l’Agenzia delle entrate per richiedere l’applicazione della misura del Superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del D.L. “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), alle varie categorie di fabbricati rurali ad uso abitativo.

Condividendo appieno le nostre istanze l’Agenzia ha chiarito, con la circolare n. 30/E del 22.12.2020, paragr. 2.1.3, che il Superbonus torna applicabile per gli interventi agevolati (efficienza energetica, es. isolamento termico degli involucri degli edifici, c.d. “cappotto”, interventi antisismici, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici) effettuati sui fabbricati rurali ad uso abitativo, sia da parte dei titolari dell’impresa agricola e degli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.), nonché dai soci o gli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche), di cui all’art. 9 del D.L. n. 557/93, nonché dai dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda.

Gli effetti di tale risposta positiva assumono una enorme rilevanza sindacale non appena si consideri il numero dei fabbricati rurali ad uso abitativo esistenti (circa un milione) e la conseguente possibilità di procedere ad una importante sistemazione del patrimonio edilizio rurale abitativo, senza oneri per chi effettua i lavori, tramite gli strumenti previsti dalla normativa quale lo sconto in fattura da parte dei fornitori o la cessione del credito d’imposta, pari al 110% del valore degli interventi.

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