Esonero lavoratori agricoli febbraio, le istruzioni dell’Inps

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L’INPS, con circolare n. 156 pubblicata nella tarda serata di ieri 21 ottobre 2021, ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione dell’esonero dal versamento della contribuzione di competenza del mese di febbraio 2021 a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi agricoli appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, riconosciuto dall’articolo 70 del decreto-legge n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021.

Nel rinviare ad un’attenta lettura della circolare allegata, si ricorda che l’esonero contributivo (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) per la mensilità relativa a febbraio 2021 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro (solo per la quota a loro carico) e ai lavoratori autonomi (IAP, CD, CM) appartenenti ai settori individuati dai seguenti codici ATECO:

  • 01.21.00 (Coltivazione di uva)
  • 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d)
  • 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali)
  • 11.05 (Produzione di birra)
  • 55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle aziende agricole)
  • 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole).

L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento.

Per espressa previsione normativa, sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri) l’esonero è riconosciuto per il mese di febbraio 2021, nella misura corrispondente a 1/12 della contribuzione dovuta nell’anno 2021, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, in relazione alle sole unità attive nel medesimo mese di riferimento dell’esonero.

Si evidenzia che – in analogia a quanto già chiarito con riferimento all’esonero straordinario per il primo semestre 2020 ex art. 222 della legge n. 77/2020[1] – la circolare INPS precisa che per le imprese agricole che, oltre a svolgere le l’attività di cui ai codici ATECO 01.21.00 (Coltivazione di uva) ovvero 55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle aziende agricole) e/o 56.10.12(Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), svolgono anche altre attività identificate da diversi codici ATECO, l’esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell’azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall’impresa e delle attività di agriturismo connesse.

I contribuenti interessati dovranno dunque presentare apposita domanda all’INPS, utilizzando:

  • per i datori di lavoro: lo specifico modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”, che sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”);
  • per i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”: il modulo “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”, che sarà reso disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.

I predetti moduli per la presentazione dell’istanza relativa all’esonero in oggetto non sono ancora disponibili nel sito internet dell’Istituto. La disponibilità del modulo per la presentazione delle istanze sarà resa nota con apposito messaggio INPS. L’istanza dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale messaggio.

La circolare chiarisce espressamente che ai fini della verifica della regolarità contributiva non rileva il mancato versamento degli importi sospesi in attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero, per legge o in via amministrativa dall’Istituto. Tali somme inoltre non dovranno rientrare nelle eventuali rateizzazioni dei debiti in fase amministrativa.

Anche questo esonero – analogamente a quanto già previsto per l’esonero relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020 e di gennaio 2021[2] – può essere fruito, oltre che in applicazione del regime previsto dal paragrafo 3.1 (aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione europea recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (che non richiede particolari requisiti se non il rispetto del limite individuale di 225.000 euro per le imprese agricole), anche facendo riferimento al paragrafo 3.12 (aiuti per coprire costi fissi non coperti) del medesimo provvedimento (che richiede però particolari requisiti).

Si ricorda in proposito che in base alla sezione 3.1 del citato “Quadro temporaneo”, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino complessivamente il limite massimo di 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) ovvero di 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Su tale punto la circolare l’INPS contiene inoltre le seguenti importanti precisazioni:

  • le attività delle aziende produttrici di vino (comprese le cooperative agricole di cui alla legge n. 240/1984) identificate dal codice ATECO 01.21.00 (Coltivazione di uva) rientrano nell’ambito della produzione primaria dei prodotti agricoli – sulla base di un parere reso in data 18 giugno 2021 dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – e ad esse si applica quindi il limite massimo di 225.000 euro (cfr. nota n. 3 della circolare INPS);
  • le attività identificate dai codici ATECO 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d), 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali), e 11.05 (Produzione di birra), nonché le attività di alloggio e ristorazione connesse alle aziende agricole identificate rispettivamente dai codici ATECO 55.20.52 e 56.10.12, rientrano nell’ambito delle attività concernenti i restanti settori produttivi e ad esse si applica quindi il limite massimo di 1.800.000 euro (cfr. nota n. 4 della circolare INPS).

Per la misura sono stati stanziati 72,5 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto di tale limite di spesa e comunica i risultati di tale attività ai Ministeri del lavoro e dell’economia. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non saranno adottati altri provvedimenti concessori.

Con questa circolare l’INPS ha completato il quadro illustrativo degli esoneri contributivi riconosciuti al settore agricolo dalla legislazione di emergenza anti-COVID. Al riguardo si ricorda che, mentre si è già chiusa la procedura di presentazione delle domande di esonero per i datori di lavoro agricoli ai sensi dell’art. 222, c. 2, della legge n.70/2020 (primo semestre 2020) e quello per i liberi professionisti e lavoratori autonomi (anche agricoli) con calo di fatturato ai sensi dell’art. 1, c. 20, della legge n. 178/2020 (contributi 2021)[3], devono ancora essere aperte le procedure per l’invio delle istanze relative all’esonero oggetto della circolare in commento (febbraio 2021) e quello relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, previsto dagli art. 16 e 16-bis della legge n.176/2020 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi agricoli.

 

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