In vigore dal 2 aprile il nuovo “Pacchetto latte”

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images6Il 2 aprile scorso è scattata l’applicabilità giuridica del Regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio che disciplina i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Il regolamento nasce in risposta alla difficile situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ma anche con l’obiettivo di assicurare un’abolizione graduale e indolore del regime delle quote latte prevista per il 2015.

Il regolamento definito “Pacchetto latte” si configura, sul piano giuridico, come una modifica del Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, relativo all’Ocm unica. Si tratta del primo regolamento adottato secondo la procedura di codecisione prevista dal Trattato di Lisbona.

Gli aspetti salienti del provvedimento possono essere così riassunti:

1) Riconoscimento delle organizzazioni professionali e interprofessionali
Viene introdotto il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle organizzazioni professionali e interprofessionali di produttori di latte, costituite su iniziativa dei produttori, che perseguono determinate finalità definite dal regolamento.
 
2) Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Il ruolo innovativo conferito alle organizzazioni professionali è costituito dalla negoziazione del prezzo del latte in deroga alle norme sulla concorrenza. La negoziazione del prezzo può avere luogo indipendentemente dal fatto che ci sia un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori alle organizzazioni professionali.
Ogni organizzazione professionale può negoziare un quantitativo di latte non superiore al 3,5% della produzione comunitaria e al 33% della produzione dello Stato membro in cui viene prodotto e al 33% della produzione di quello in cui viene consegnato (tale percentuale è innalzata al 45% per gli Stati membri che non producono più di 500.000 tonnellate di latte all’anno).
Il rispetto delle percentuali è monitorato dalla Commissione mediante la pubblicazione delle cifre relative alla produzione di latte crudo nell’Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.
I quantitativi di latte negoziato non devono essere coperti da vincoli di conferimento con altre organizzazioni professionali o cooperative.
 
3) Programmazione della produzione dei formaggi Dop e Igp
Gli Stati membri, su richiesta di un’organizzazione di produttori riconosciuta o di un’organizzazione interprofessionale o di un gruppo di operatori, potranno adottare norme vincolanti per consentire, per periodi limitati non superiori a 3 anni, comunque rinnovabili, la programmazione della produzione dei formaggi protetti da denominazione di origine o indicazione geografica.
Le regole di programmazione dovranno essere concordate tra le parti interessate.
L’accordo dovrà coinvolgere almeno due terzi dei produttori di latte o loro rappresentanze che esprimono almeno i due terzi del latte utilizzato per la produzione del formaggio in questione e, se del caso, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno i due terzi della produzione di tale formaggio nella zona di produzione.
La programmazione è intesa ad adeguare l’offerta dei formaggi in questione alla domanda e non deve prevedere la fissazione di prezzi, non deve causare penuria del prodotto, non deve creare discriminazioni, costituire barriere nel mercato o ledere i piccoli produttori.
 
4) Clausole di salvaguardia per interrompere eventuali distorsioni di concorrenza
La Commissione potrà intervenire per intimare allo Stato membro l’abrogazione di norme di programmazione non compatibili con il diritto comunitario o che creano distorsione di concorrenza.
 
5) Deleghe conferite alla Commissione
La Commissione adotterà, con atti delegati, norme per il riconoscimento di organizzazioni professionali e interprofessionali transfrontaliere, le regole per l’assistenza amministrativa e le regole per il calcolo dei volumi di latte coperti da negoziazione.
 
6) Comunicazioni alla Commissione in materia di latte raccolto
A partire dal 1° aprile 2015 sono previste comunicazioni obbligatorie delle quantità di latte raccolto da parte dei “primi acquirenti”. Le modalità di comunicazione saranno stabilite con atti esecutivi.
 
7) Obbligo di contratti scritti
Gli Stati membri possono imporre contratti scritti per le consegne di latte e/o obbligare l’acquirente a fare un’offerta scritta per i contratti di fornitura.
I contratti devono indicare il prezzo pattuito, che può essere fisso o indicizzato, il volume di latte interessato, la durata, i termini di pagamento, gli accordi per la raccolta e la consegna nonché le clausole applicabili in causa di forza maggiore.
Per quanto concerne la durata del contratto gli Stati membri possono prevedere una durata minima del contratto di almeno 6 mesi o far includere nell’offerta scritta da parte dell’acquirente l’indicazione di una durata minima di almeno 6 mesi.
L’allevatore potrà rifiutare la fissazione di una durata minima e negoziare liberamente questo elemento con l’acquirente ferma restante la libera negoziazione di tutti gli altri aspetti.

 

Per maggiori dettagli:

Regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012

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