Emergenza Covid, adeguamento della durata delle operazioni finanziarie già garantite

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Emergenza COVID – 19 – Adeguamento della durata delle operazioni finanziarie già garantite (ex art. 17
D. Lgs. 102/2004 in combinato disposto con l’art. 13, comma 1, lett. c) D.L. 23/2020, convertito dalla
Legge 40/2020 e s.m.i.)
Questa nuova opportunità che riconosce la possibilità alle imprese agricole di allungare i piani di rimborso da 72 mesi (6 anni) a 120 mesi (10 anni) per le sole operazioni già perfezionate ( ex lett. c) e c bis), art. 13), comma 1) D. L. “liquidità”) è in linea con le nostre richieste da sempre evidenziate ai decisori pubblici, nazionali ed europei, al fine di dare maggior “respiro” alle imprese colpite dalla crisi pandemica.

Al riguardo si segnala che per le operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, comma 1, lett. c) del Decreto c.d. “liquidità”, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dall’ISMEA con copertura al 90%, nel caso di prolungamento della durata della operazione, accordato dal soggetto finanziatore, è consentito di richiedere la pari estensione della garanzia. Resta fermo il periodo massimo di 120 mesi di durata complessiva dell’operazione finanziaria, che deve tener conto del periodo di preammortamento/ammortamento già trascorso.

Tale misura è stata autorizzata dalla Commissione Europea con decisione C (2021) 7411 dello scorso 12
ottobre.
La variazione in aumento della durata della operazione deve essere effettuata dal soggetto finanziatore
attraverso:
a) la sottoscrizione di un addendum al contratto di finanziamento originario;
b) alla data di trasmissione al Garante della richiesta di estensione della garanzia non devono
esistere rate impagate (anche parzialmente) da almeno 365 giorni.
Il soggetto finanziatore deve inoltrare la richiesta tramite PEC all’indirizzo ismea@pec.ismea.it, indicando
nell’oggetto “Richiesta di estensione della garanzia ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c-bis) del Decreto
Liquidità” – Codice Posizione ________FID e confermando l’inesistenza, con riferimento all’operazione
oggetto di allungamento, di rate impagate, anche parzialmente, da almeno 365 giorni e, in generale, di
procedure esecutive in corso nei confronti del debitore.
La predetta richiesta deve essere avanzata dall’impresa beneficiaria compilando il modulo LTC_ADD e il
nuovo piano di ammortamento dell’operazione che alla presente si allegano.
➢ Questa nuova opportunità che riconosce la possibilità alle imprese agricole di allungare i piani di
rimborso da 72 mesi (6 anni) a 120 mesi (10 anni) per le sole operazioni già perfezionate (lett. c) e c bis), art.
13), comma 1) D. L. “liquidità” è in linea con le nostre richieste da sempre evidenziate ai decisori pubblici, nazionali ed europei, al fine di dare maggiore “respiro” alle imprese colpite dalla crisi pandemica.

Allo stato, dunque, il quadro relativo alla attività di rilascio garanzie da parte dell’ISMEA in ambito “COVID” è il seguente:
✓ la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle misure di intervento previste dall’articolo 13 del D.L. cd.
“liquidità”;
✓ le garanzie possono essere rilasciate fino ad un importo massimo di 5 milioni di euro;
✓ per le operazioni fino a 30 mila euro (lett. m, comma 1 dell’art. 13 del d.l. cd. “liquidità”) la copertura
della garanzia diretta, a decorrere dal 1° luglio scorso, passa dal 100% al 90%;
✓ per quanto concerne le operazioni superiori ai 30mila euro la copertura della garanzia diretta, a
decorrere dal 1° luglio scorso, passa dal 90% all’80%;
✓ in riferimento alle operazioni finanziarie già garantite dall’ ISMEA (lett. c, art. 13, comma 1, d.l.
“liquidità”) sarà possibile richiedere l’allungamento della durata della garanzia fino ad un massimo di 10
anni (120 mesi), ferma restando la percentuale di copertura originaria (90%) (Commissione Europea con decisione C(2021) 7411 del 12 ottobre 2021;
✓ la durata massima delle nuove operazioni finanziarie garantibili (all’80%) non potrà essere superiore ad 8 anni (96 mesi).

ISMEA, inoltre, rilascia garanzie oltre a fronte di prestiti sopra descritti, anche a fronte di prestiti della
durata di 10 anni per nuove operazioni, con percentuale di copertura massima del 70% (Commissione
Europea decisione C (2021) 995 dell’11 febbraio 2021).

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