Direttiva Nitrati: la Legge 221/2012 non piace all’Unione Europea

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dir nitr1 ridDura presa di posizione dell’Unione Europea sulle conseguenze applicative in Italia della Legge 221/2012 in materia di Direttiva Nitrati. La norma prevede l’applicazione di disposizioni meno vincolanti nelle aree vulnerabili dai nitrati di origine agricola, in attesa dell’aggiornamento delle stesse da parte delle Regioni.

In particolare, il comma 7 ter dell’articolo 36 concede alle Regioni novanta giorni per rivedere la delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, mentre il comma 7 quater stabilisce che nelle more dell’attuazione di tale disposizione, e comunque non oltre il 18 dicembre 2013, nelle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.

Il 31 gennaio scorso si è tenuta presso la Direzione Agricoltura della Commissione europea una riunione alla quale erano invitate le Autorità di Gestione dei PSR italiani (oltre al Ministero dell’Agricoltura) al fine di fornire specifici chiarimenti in merito alle disposizioni della Legge 221/2012.

La Commissione, nel ritenere legittima la fase di ridefinizione delle zone vulnerabili nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, ha rilevato come la deroga ai limiti stabiliti dalla Direttiva Nitrati nelle ZVN prevista dal comma 7 quater rappresenti una modifica sostanziale alla disciplina sui nitrati per cui debba essere negoziata, giustificata ed autorizzata dall’Unione europea e non possa essere decisa unilateralmente dallo Stato membro o da una Regione.

In relazione a ciò la Commissione ha invitato l’Italia ad abrogare immediatamente il comma 7 quater.

Preso atto dell’impossibilità di approvare da parte del Parlamento italiano in tempi brevi una modifica della legge, la Commissione ha indicato, come unica strada percorribile, l’approvazione con la massima celerità da parte di tutte le Regioni di un provvedimento che confermi la attuale zonizzazione delle ZVN che farebbe cessare il periodo di mora concesso dal comma 7 quater.

Ciò al fine di evitare il rischio che le aziende agricole possano incolpevolmente ritenere di poter derogare alle norme comunitarie superando i limiti consentiti per lo spandimento degli effluenti in ZVN, trovandosi così in violazione della normativa comunitaria in materia di condizionalità, con conseguente riduzione dei premi concessi e con la possibilità che vengano anche avviate le procedure di recupero dei premi concessi negli anni precedenti.

Infine, la Direzione Ambiente della Commissione ha ricordato che è stata inviata una nota ai Ministri dell’Ambiente e dell’Agricoltura con cui si chiedono formalmente specifici chiarimenti sulla questione, sulla base dei quali la Commissione deciderà se proseguire con una procedura di infrazione.

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