Vino, misure emergenziali covid 19

Regolamenti comunitari inerenti alle deroghe e le proroghe alle norme esistenti nel settore vitivinicolo: regolamento di esecuzione (UE) 2021/78, regolamento delegato (UE) 2021/95 e regolamento delegato (UE) 2021/374
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La Commissione Europea, alla luce della crisi epidemiologica ancora in atto, ha ritenuto opportuno prorogare anche al 2021 le misure emergenziali per il COVID 19 previste lo scorso anno per il settore vitivinicolo. Di seguito sono descritti i tre regolamenti alla base delle proroghe e deroghe applicabili dagli Stati Membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di COVID 19.

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/78, pubblicato sulla GUUE n.29 del 28 gennaio 2021, la Commissione consente agli Stati membri anche per il 2021, come già fatto per il 2020, di apportare modifiche ai rispettivi programmi nazionali, “ogniqualvolta necessario nel corso dell’anno ma non oltre il 15 ottobre 2021”, e non solo due volte l’anno in modo da consentire loro di reagire rapidamente alle circostanze eccezionali dovute all’emergenza sanitaria. In questo modo gli Stati
Area Politiche europee competitività e Membri possono più facilmente introdurre nuove misure non preventivate inizialmente e adeguare le misure con maggiore frequenza se necessario, tenendo conto della rapida evoluzione della situazione del mercato.
Inoltre, la Commissione conferma la flessibilità introdotta nel 2020 per l’attuazione della misura relativa alla vendemmia verde rispetto a quanto previsto nel Regolamento di esecuzione (UE)2016/1150 ovvero il posticipo al 30 giugno (e non al 10 giugno) del termine ultimo per la presentazione della domanda, la possibilità di non stabilire una situazione di mercato prevedibile che “giustifichi” la domanda di vendemmia verde per riequilibrare il mercato o prevenire una crisi e la possibilità di fissare dopo il 30 giugno (e non dopo il 10 giugno) il termine ultimo perlo svolgimento delle operazioni di vendemmia verde prima del periodo normale di raccolta. Con queste agevolazioni la Commissione intende concedere agli operatori il tempo necessario per pianificare la misura e reperire la forza lavoro necessaria per operare nelle difficili condizioni derivanti dalla pandemia di COVID-19.
Infine, viste le difficoltà, riferite dagli Stati Membri, per il riesaminare delle tabelle standard dei costi unitari applicate a determinate misure, la Commissione concede di poterle aggiornare alla fine del quarto anno e non dopo il secondo anno dagli ultimi calcoli.

Regolamento delegato (UE) 2021/95 della Commissione del 28 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate
Con il regolamento delegato (UE) 2021/95 pubblicato sulla GUUE n. 31 del 29 gennaio 2021 la Commissione conferma le misure eccezionali temporanee introdotte dal regolamento delegato (UE) 2020/592 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/1275 della Commissione per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19. Sono state confermate pertanto anche per l’anno 2021 le misure di distillazione di crisi e ammasso privato dei vini ed è stato confermato l’aumento della percentuale del contributo al 70% per le misure Promozione, Ristrutturazione e riconversione vigneti, Vendemmia verde, Assicurazione e Investimenti (70% nelle regioni svantaggiate e 60% nelle regioni di verse da quelle svantaggiate).
Infine, è confermata anche per il 2020 la modifica alla misura vendemmia verde per prevedere la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione “sull’intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere particelle.»; e non “riducendo a zero la resa della relativa superficie”.

Regolamento delegato (UE) n. 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149.
Con il regolamento delegato (UE) 2021/374, pubblicato sulla GUUE n.72 del 3 marzo 2021, la Commissione proroga anche nel 2021 l’applicazione di alcune misure del regolamento delegato (UE) 2020/884, confermando una maggiore flessibilità operativa, e modifica permanentemente il regolamento delegato (UE) 2016/1149 per quanto concerne controlli e sanzioni in caso di eventi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/884
Sono prorogate anche per l’annualità 2021 una parte delle misure previste con il regolamento delegato (UE) 2020/884, ovvero la possibilità di:
∙ attuare la pratica della vendemmia verde sulla stessa parcella per due o più anni consecutivi, ∙ introdurre per tutte le misure del PNS entro il 15 ottobre 2021 modifiche alle operazioni in corso, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid-19, senza approvazione preventiva dell’autorità competente;
∙ modificare entro il 15 ottobre 2021 anche l’obiettivo di una operazione già approvata nel quadro delle misure Promozione, Ristrutturazione e Riconversione vigneti, Investimenti ed Innovazione fermo restando il completamento di tutte le singole azioni in corso che fanno parte dell’operazione. In questo caso per la modifica è necessaria l’approvazione preventiva dell’autorità competente;
∙ pagare per l’attuazione parziale delle operazioni inerenti le misure di Ristrutturazione e Riconversione vigneti e di Vendemmia in Verde ogniqualvolta la piena attuazione non sia stata possibile per motivi legati alla pandemia di COVID-19 senza le decurtazioni previste dal Reg. UE 2016/1149.
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1149
L’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione stabilisce che “fermo restando che, di norma, il sostegno è versato solo dopo l’esecuzione dell’intera operazione, esso viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali “.

Con il Reg. Delegato (UE) 2021/374 la Commissione modifica permanentemente l’art. 54 consentendo il sostegno anche se una parte delle azioni non è stata eseguita a condizione che i controlli dimostrino che l’obiettivo generale dell’operazione è comunque stato raggiunto.
Una novità sostanziale riguarda l’applicazione di penali con l’introduzione del paragrafo 2 bis dell’art. 54, che prevede che, “nei casi in cui una parte delle azioni non sia stata eseguita, gli Stati membri applichino una sanzione pari al 100 % dell’importo inizialmente assegnato alle azioni della domanda di sostegno che non sono state completamente realizzate”. Su questa ultima modifica sono
stati posti quesiti specifici alla Commissione per meglio comprendere l’esatta entità della penalizzazione e sono avanzate ad oggi due diverse interpretazioni.
La prima, che lascia intendere una applicazione diretta del taglio, pertanto, nel caso ad esempio di un’operazione del costo di 100 € composta da 2 azioni, una del costo di 90 € e l’altra di 10 €, se il beneficiario attua solo la prima azione (90 €) pur raggiungendo l’obiettivo dell’operazione, gli saranno concessi 80 €, o cioè 90 € meno 10 € (la sanzione è pari al 100% dell’azione non completata).
Con la seconda interpretazione invece la sanzione potrebbe essere evitata modificando gli obiettivi. Nel caso di esempio, pertanto, l’operatore interessato dovrà informare le autorità competenti dell’impossibilità di realizzare le azioni al 100% e dovrebbe adattare gli obiettivi passando ad una operazione che contempla solo l’azione del costo di 90€.
Confagricoltura si sta attivando tramite il COPA COGECA per arrivare ad un chiarimento definitivo per l’interpretazione della norma il cui effetto è sostanziale su tutte le misure del Piano Nazionale di Sostegno. Aggiornamenti in merito saranno ovviamente forniti non appena disponibili.

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