MiPAAF – Approvata la dichiarazione dello stato di siccità verificatosi in Puglia nell’estate del 2012

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min Catania

min CataniaIl Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Mario Catania, ha adottato, con provvedimento dello scorso 4 gennaio, la dichiarazione dello stato di eccezionale avversita’ atmosferica relativa agli eventi calamitosi (siccita’) verificatisi in Puglia nell’estate del 2012.

Il provvedimento fa seguito alla richiesta inoltrata dalla Regione Puglia, approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 2276 del 13 novembre 2012 (Pubblicata sul BURP n. 170 del 27-11-2012), in cui veniva accertata la condizione di eccezionalità per tutto il territorio regionale.

Per l’attuazione operativa delle provvidenze relative è necessario attendere la formale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Il Decreto prevede che  saranno attivabili le provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettere c) e d) del decreto legislativo 29 Marzo 2004 n. 102 (proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali). In particolare:

L’Articolo 5 comma 2 lettera c prevede la proroga, per una sola volta e per non più di 24 mesi, delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole.

L’articolo 5, comma 2 lettera d prevede l’attivazione delle agevolazioni previdenziali, di cui all’articolo 8 che consistono nell’esonero parziale, dietro presentazione di apposita domanda, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento, ossia dal 31 agosto 2012 per le province Bari e BAT.

Per conoscere il livello dell’esonero occorrerà attendere che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determini, con proprio decreto, la percentuale dell’esonero fino ad un massimo del 50 per cento.

L’esonero è accordato dall’ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia.

 

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