Direttiva Nitrati: la Regione conferma le zone vulnerabili
Alla luce della dura presa di posizione dell’Unione Europea sulle conseguenze applicative in Italia della Legge 221/2012 in materia di Direttiva Nitrati, la Regione Puglia corre ai ripari.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 282 del 25 febbraio 2013, pubblicata sul BURP n. 42 di ieri 20 marzo 2013, viene confermata la perimetrazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, designate con DGR n. 1317 del 3 giugno 2010 (che a sua volta confermava la perimetrazione della D.G.R. n. 2036/2005), ed il relativo programma d’azione.
Il provvedimento si è reso necessario in virtù della procedura “EU pilot”, aperta nei confronti dell’Italia, preliminare all’eventuale procedura di infrazione, con la quale l’UE ha chiesto chiarimenti allo Stato italiano sul rispetto della normativa comunitaria in materia di nitrati.
L’aspetto assume maggiore importanza considerando che il rispetto della Direttiva nitrati costituisce un obbligo di condizionalità per gli agricoltori che ricevono gli aiuti comunitari e che l’avvio di una procedura di infrazione potrebbe avere come conseguenza, tra l’altro, il blocco delle erogazioni dei fondi comunitari agli agricoltori della Puglia.
La legge 221/2012 prevedeva l’applicazione di disposizioni meno vincolanti nelle aree vulnerabili dai nitrati di origine agricola, in attesa dell’aggiornamento delle stesse da parte delle Regioni.
In particolare, il comma 7 ter dell’articolo 36 concede alle Regioni novanta giorni per rivedere la delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, mentre il comma 7 quater stabilisce che nelle more dell’attuazione di tale disposizione, e comunque non oltre il 18 dicembre 2013, nelle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.
La Commissione, nel ritenere legittima la fase di ridefinizione delle zone vulnerabili nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, ha rilevato come la deroga ai limiti stabiliti dalla Direttiva Nitrati nelle ZVN prevista dal comma 7 quater rappresenti una modifica sostanziale alla disciplina sui nitrati per cui debba essere negoziata, giustificata ed autorizzata dall’Unione europea e non possa essere decisa unilateralmente dallo Stato membro o da una Regione.
In relazione a ciò la Commissione ha invitato l’Italia ad abrogare immediatamente il comma 7 quater.
Preso atto dell’impossibilità di approvare da parte del Parlamento italiano in tempi brevi una modifica della legge, la Commissione aveva indicato, come unica strada percorribile, l’approvazione con la massima celerità da parte di tutte le Regioni di un provvedimento che confermasse la attuale zonizzazione delle ZVN facendo cessare il periodo di mora concesso dal comma 7 quater.
Ciò al fine di evitare il rischio che le aziende agricole possano incolpevolmente ritenere di poter derogare alle norme comunitarie superando i limiti consentiti per lo spandimento degli effluenti in ZVN, trovandosi così in violazione della normativa comunitaria in materia di condizionalità, con conseguente riduzione dei premi concessi e con la possibilità che vengano anche avviate le procedure di recupero dei premi concessi negli anni precedenti.
DGR n. 282 del 25/02/2013 (conferma perimetrazione)
DGR n. 2036 del 30/12/2005 (perimetrazione ZVN)