ABI e Associazioni imprenditoriali: “Accordo per il credito 2013”

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logoABIIn data 28 giugno 2013 è stato siglato dall’ABI e dalle Associazioni imprenditoriali, fra cui Confagricoltura, l’“Accordo per il credito 2013” a favore delle PMI, che rappresenta una continuazione dei protocolli sottoscritti nel passato con la finalità di dare un aiuto alle medie e piccole imprese in un momento di forte criticità finanziaria.

Sostanzialmente nel nuovo “Accordo”, il cui testo integrale è scaricabile al seguente link, sono stati ripresi, con alcune modifiche, gli interventi a favore delle PMI dei precedenti “Avvisi”.

In particolare le misure realizzabili sono:

– sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate non pagate, che siano in scadenza o già scadute da non più di 90 giorni, dei mutui, anche agevolati, e delle operazioni di leasing. I finanziamenti devono risultare in essere alla data della firma dell’“Accordo” e non aver già fruito di analogo beneficio acceso ai sensi dell’accordo del 2012 “Nuove misure per il credito alle PMI” (sono invece ammissibili i mutui che hanno usufruito delle misure di sospensione previste dall’Avviso comune del 2009) (§ 2.4.A – pagg. 2 e 3).

Si fa presente che l’operazione di sospensione è realizzabile allo stesso tasso del finanziamento originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive (§ 2.4.A, punto V – pag. 3);

– allungamento dei mutui per 3 anni per operazioni chirografarie e 4 per quelle ipotecarie. I mutui devono, però, risultare in essere al 28 giugno 2013 e non aver beneficiato di analoghi interventi di allungamento previsti dagli Accordi precedenti (§ 2.4.B-1 – pag. 3).

Si fa presente che un’eventuale incremento di tasso può essere oggetto di una valutazione della banca; in caso di variazione il tasso non può comunque essere superiore all’aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’erogazione del mutuo. Tale incremento non può di norma superare il livello di 200 punti base (§ 2.4.B-1, punto III – pag. 3).

E’, in alcuni casi specifici, applicabile lo stesso tasso del contratto originario se l’impresa entro 12 mesi avvia un rafforzamento patrimoniale mediante apporti di soci o di soggetti terzi, o partecipa a processi di aggregazione di qualsiasi forma, volti anch’essi al consolidamento patrimoniale dell’impresa (§ 2.4.B-1, punto V – pag. 4).

Le garanzie aggiuntive possono essere anch’esse oggetto di valutazione della banca, che in ogni caso deve tenere conto del merito creditizio dell’impresa (§ 2.4.B-1, punto IV- pag. 4);

– allungamento e dei prestiti a breve (di 270 gg.) per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti (§ 2.4.B-2 – pag. 4).

– allungamento delle scadenze del credito agrario di conduzione ai sensi dell’Art. 43 del TUB (§ 2.4.B-3 – pag. 4), perfezionato con o senza cambiali. L’allungamento per tali operazioni viene fatto al tasso originario dell’operazione (§ 2.4.B-3, punto 1 – pag. 4);

– finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa, ovviamente limitato alle società di capitali (incluse le cooperative) (§ 2.4.C – pag. 4);

– proroga fino al 30 giugno 2014 dell’operatività dei due Fondi previsti nell’accordo del 2012 e cioè quello denominato “Plafond Crediti PA” e quello “Plafond Progetti Investimenti Italia” (§ 9, punti 1 e 2 – pagg. 8 e 9), e al 30 settembre 2013 le facilitazioni previste dalle “Nuove misure per il credito alle PMI” (§ 7 – pag. 6).

Beneficiari degli interventi sono le PMI di tutti i settori, che presentino una situazione di “temporanea tensione finanziaria”, ma che siano “in bonis” (cioè senza sofferenze, posizioni “incagliate”, esposizioni strutturate o posizioni scadute da più di 90 giorni, procedure esecutive in corso) (§ 2.1, punti I e II- pag. 1).

Rispetto ai precedenti accordi, questo protocollo ha voluto focalizzare le misure di intervento soprattutto verso le PMI che, per quanto economicamente sane, manifestano problemi economici (riduzione del fatturato/PLV, un’eccessiva incidenza degli oneri finanziari, ecc.). Da qui la necessità di darne prova alla banca, anche se come preteso dalle Organizzazioni firmatarie si tratta di una mera “indicazione” senza obblighi di quantificazione (§ 2.1, punto III – pag. 2).

Questo accordo, a differenza di quanto indicato in prima battuta dall’ABI, prevede una partenza immediata, o meglio qualsiasi banca può attivarlo dopo i 30 giorni che gli sono necessari per renderlo operativo e che partono dalla data della sua comunicazione all’ABI di formalizzazione dell’adesione al nuovo “Accordo” (§ 5 – pagg. 5 e 6).

E’ previsto un termine ultimo per la presentazione delle domande di intervento da parte delle imprese, che è del 30 giugno 2014 (§ 5, punto 3 – pag. 6).

Si fa presente che, come in passato, sul sito dell’ABI verrà riportata tutta la documentazione e l’elenco degli istituti bancari che hanno aderito al nuovo “Accordo”.

Si tratta di una riedizione, con alcuni punti migliorativi, di quanto già prospettato in passato con i precedenti “Avviso comune” del 2009 e “Nuove misure per il credito alle PMI” del 2012, la cui efficacia è risultata non sempre incisiva a causa anche del comportamento di alcuni istituti bancari, che hanno spesso fatto ricorso al proprio “potere discrezionale”, principalmente basato sul principio che la concessione di una qualsiasi delle misure previste dall’accordo è subordinata ad una valutazione del “merito creditizio” dell’impresa richiedente (§ 4, punto 2- pag. 5).

Come detto, in questo nuovo “Accordo” ci sono elementi positivi; in un momento cioè di congiuntura negativa con forti difficoltà nel campo dei rapporti banca-impresa è un segnale importante di apertura che viene dal sistema bancario a favore del mondo delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi.

Testo “Accordo per il credito 2013”

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