Obbligo di verifiche periodiche dei carrelli semoventi a braccio telescopico

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carrello semov ridIl Decreto Legislativo n°106 del 3 agosto del 2009 recante «Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 81/2008» ha inserito i carrelli semoventi a braccio telescopico tra le attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all’ art 71, comma 11, del Testo Unico in materia di sicurezza.

Pertanto, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  11/04/2011, il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura al Dipartimento Inail competente per territorio, con conseguente assegnazione, da parte dell’Inail, di un numero di matricola identificativo.

Con periodicità annuale il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica dell’attrezzatura all’organo preposto (Inail per la prima verifica, Arpa per le verifiche successive).

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già messi in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11/04/2011 (ossia 23/05/2012), la richiesta della prima delle verifiche periodiche costituisce adempimento anche dell’obbligo di comunicazione di messa in servizio.

L’elenco completo di tutte le attrezzature sottoposte all’obbligo di comunicazione e successiva verifica periodica da parte degli organi preposti è riportato nell’Allegato VII del Decreto Legislativo n°81 del 9 Aprile 2008.

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