Depositi e distributori a uso agricolo

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A fine 2019 ad opera del D.L. fiscale (DL 124/2019 convertito nella legge 157/2019) sono stati
introdotti nuovi obblighi per:

gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri
cubi;

gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi.
I nuovi adempimenti sono stati via via modificati, prorogati e semplificati con alcuni interventi
legislativi, da ultimo dall’articolo 130 (Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa) del
D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni nella Legge 77/2020 (Decreto rilancio).
Gli adempimenti attualmente previsti sono i seguenti:

per gli esercenti depositi aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25
metri cubi nonché per gli esercenti apparecchi di distribuzione collegati a serbatoi la cui
capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, vi è
l’obbligo di dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli competente per territorio (in precedenza era prevista la denuncia); ai medesimi
soggetti è attribuito un codice identificativo;

gli esercenti di cui sopra tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate,
come disciplinato dalla Circolare prot. 240433/RU del 30 dicembre 2019;

i nuovi adempimenti hanno efficacia per entrambe le fattispecie a partire dal 1°gennaio
2021.

L’attuazione dei suddetti obblighi è stata portata nuovamente all’attenzione del Parlamento al fine
di semplificare ulteriormente i nuovi adempimenti. La proposta di emendamento che è stata
presentata nell’ambito della discussione parlamentare sul disegno di legge di bilancio è che i
predetti depositi/apparecchi di distribuzione siano esonerati dalle nuove disposizioni, con
particolare riferimento alla tenuta del registro di carico e scarico, che rappresenterebbe un onere
burocratico aggiuntivo nel caso in cui i prodotti contenuti nel deposito/distributore siano già
soggetti agli adempimenti di cui al DM 454/2001 per l’assegnazione dell’agevolazione sul
carburante.

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