Incentivi per nuovi impianti a biogas fino a 300 kW. Emanate le procedure GSE per l’attuazione della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018).

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biogas 3Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha pubblicato sul proprio sito internet l’Addendum alle Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016 con cui vengono integrate le disposizioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art.1, commi 954-957) sull’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a biogas fino a 300 kW e nel limite di spesa di 25 milioni di euro.
L’Addendum nello specifico, definisce:

  • i requisiti e le modalità per l’accesso agli incentivi;
  • il regolamento per l’iscrizione al Registro;
  • le novità e le modifiche in termini di richiesta ed erogazione degli incentivi;
  • il periodo di applicazione delle disposizioni.

Il GSE ha inoltre informato che entro il 31 marzo 2019, procederà alla pubblicazione del Bando per l’iscrizione al Registro GSE. Con un successivo avviso verrà comunicata l’apertura del portale informatico FER-E necessario alla presentazione delle richieste di iscrizione al Registro e per l’accesso agli incentivi.

 

Nel rimandare all’Addendum per gli opportuni approfondimenti, si ritiene utile segnalare alcuni aspetti importanti dell’Addendum relativamente alle biomasse utilizzabili, all’accesso per il registro. Per opportuna informazione si allega anche il documento che era stato inviato dalla Confederazione al GSE in cui si segnalavano alcuni suggerimenti per la redazione delle procedure che sono stati accolti solo in parte.

Con riferimento alle biomasse utilizzabili, il GSE chiarisce che sono ammissibili i sottoprodotti della tabella 1 A del DM 23.06.16 nonché i prodotti biologici della Tabella 1 B del medesimo decreto, per un mix che può variare dall’80% al 100% in peso in relazione all’utilizzo, o meno, di colture di secondo raccolto fino al 20% massimo. In tali casi l’accesso alla tariffa sottoprodotti sarà consentito in caso di utilizzo di almeno il 70% in peso di sottoprodotti. Sulle tipologie di biomasse viene pertanto recepito quanto chiesto da Confagricoltura al GSE nel confronto di questi ultimi mesi sull’attuazione della norma.

Il GSE stabilisce poi che le biomasse provengano esclusivamente da allevamenti o coltivazioni di terreni di proprietà del soggetto responsabile dell’impianto o, nel caso di impianti consortili, dei soggetti consorziati. Introduce così l’autoproduzione integrale della biomasse e addirittura specifica che i terreni di coltivazione siano di proprietà, escludendo così, almeno da una prima lettura, tutte le altre forme di possesso del terreno agricolo previste dal Codice Civile (affitto, comodato d’uso, usufrutto, ecc.) e largamente diffuse in ambito agricolo. Come forma di aggregazione viene riconosciuto solo il consorzio.

Per quanto riguarda poi l’accesso al registro, il GSE prevede l’apertura di un solo registro.

Per quanto riguarda le priorità nell’accesso al registro, viene chiarito che la precedenza per impianti localizzati in aree vulnerabili ai nitrati deve essere verificata dalle particelle catastali su cui insiste l’impianto.

Da ultimo si segnala, che viene estesa da 100 a 200 kW la soglia per l’accesso diretto agli incentivi in caso di impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, ivi inclusi i Consorzi di Bonifica.

In relazione al fatto che l’innalzamento della soglia per l’accesso diretto non è previsto dalla legge di Bilancio per le suddette fattispecie, Confagricoltura procederà ad appronfondire la questione con Il Gse. Così come è previsto un intervento sul Gse sulla questione relativa alla proprietà dei terreni, al fine di introdurre anche altri titoli di conduzione.

 

 

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