Coronavirus, “lavoro familiare” esteso dal 4° al 6° grado di parentela

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Il lavoro familiare da sempre è una componente importante del lavoro agricolo. Il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) introduce delle importanti novità per gli imprenditori agricoli.

Di seguito, un estratto della Circolare del direttore generale di Confagricoltura Francesco Postorino dell’Art. 105 (Prestazioni svolte da parenti, che esulano dal mercato del lavoro agricolo).

In allegato il lettore può trovare il documento scaricabile dell’intera Circolare su tutto il DL 18/2020.

Viene esteso dal quarto al sesto grado di parentela o affinità il limite entro il quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione morale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato (cfr. articolo 74 del d.lgs. n. 276/2003).

La modifica non sembra essere legata alla durata dell’emergenza sanitaria in atto ma appare come una modifica definitiva della norma.

La norma – proposta proprio da Confagricoltura – è finalizzata a venire incontro alle esigenze delle aziende agricole che in questo periodo di emergenza incontrano difficoltà a reperire manodopera, consentendo all’imprenditore agricolo di avvalersi di prestazioni lavorative (occasionali) anche da parte di parenti e affini con un lontano grado di parentela (es. figli dei cugini)”.

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