Linee guida per il riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle OP
Il Mipaaf ha pubblicato le linee guida per il riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle OP.
Il documento – pubblicato sul sito del ministero – che fa riferimento al DM 3/2/2016, n 387 (inerente le “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori) definisce – ai sensi dell’articolo 10, comma 2 dello stesso DM – “le Linee guida” che le amministrazioni regionali sono tenute a seguire nell’espletamento delle attività ad esse demandate.
Con il documento vengono chiariti alcuni aspetti attuativi del DM al fine d’assicurarne un’omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale.
In particolare si evidenzia che:
– Nella verifica del numero minimo di produttori aderenti si considerano anche i produttori aderenti alle forme associate socie.
– Ciascuna persona giuridica deve garantire attraverso opportune norme statutarie e/o regolamentari, che i soci indiretti dell’O.P. siano sottoposti agli stessi obblighi statutari dei soci diretti.
– Ai fini del rispetto dell’obbligo di conferimento, il conferimento da parte dei soci all’O.P. può riguardare o la materia prima prodotta o il prodotto derivante da un suo processo di trasformazione.
– Ai fini della verifica dell’obbligo che sia costituita su “iniziativa dei produttori” si applica quanto previsto del paragrafo 2.2, lett. c) delle presenti linee guida.
– Il valore della produzione commercializzata dalle O.P. in sede di riconoscimento, è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti contabili della persona giuridica richiedente o dalla documentazione contabile e fiscale dei soci.
– Le Regioni possono – informandone il Ministero – definire i parametri minimi più elevati e per ogni singolo settore individuare il parametro da utilizzare.
– Al fine d’assicurare il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione un singolo produttore – salvo individuate eccezioni – non può detenere a far data dal 1/1/2017 più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie.
– il Ministero, l’AGEA, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori utilizzeranno per le attività di rispettiva competenza le informazioni contenute nel fascicolo aziendale.
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