Xylella. Il Ministero delle Politiche Agricole vara il decreto sullo stato di calamità. Al via gli indennizzi: fino a 146 euro per pianta estirpata
Via libera agli indennizzi per la Xylella fastidiosa. Il Mipaaf ha varato ieri il “Decreto di declaratoria eccezionalità danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 01 gennaio 2015 al 30 agosto 2015 emanato ai sensi del decreto legge 5 maggio 2015, n.51, convertito in legge 2 luglio 2015 n.91”. Destinatari dei contributi sono i proprietari e i conduttori a qualunque titolo dei terreni agricoli e delle aree colpite dal batterio.
La misura dei contributi è definita secondo il seguente schema: 98 euro per ogni pianta di olivo estirpata in impianti con densità maggiore di 200 piante/ettaro; 121 euro per ogni pianta di olivo estirpata in impianti con densità compresa tra 101 e 200 piante/ettaro; 146 euro per ogni pianta di olivo estirpata in impianti con densità uguale o inferiore a 100 piante/ettaro. Nel caso di olivi per i quali non è determinabile il sesto di impianto il contributo sarà riconosciuto nella misura di 146 euro per pianta.
E’ prevista la concessione di un contributo per i costi sopportati per l’estirpazione delle piante, per la trinciatura e la distribuzione sul terreno o per la bruciatura della ramaglia e distribuzione in situ o in luoghi vicini. Questo lo schema: 90 euro per pianta estirpata in impianti con densità maggiore di 200 piante/ettaro; 100 euro per pianta estirpata in impianti con densità compresa tra 100 e 200 piante/ettaro; 115 euro per ogni pianta estirpata in impianti con densità uguale o inferiore a 100 piante/ettaro. Il tutto, al netto di eventuali premi assicurativi percepiti.
Contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva sono destinati alle imprese attive nella produzione primaria che a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile.
Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario sono limitati all’80% dei costi ammissibili. L’intensità degli aiuti può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.