Cinque milioni di euro per le imprese agricole che innovano

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È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto che attiva presso il Ministero dello Sviluppo economico il Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole con una dotazione di 5 milioni di euro. La misura trae origine dalla Legge di bilancio 2020, ex articolo 1, comma 123.

Con il Decreto sono definite le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del “Fondo”, destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività.

Nello specifico:

➢ Soggetti beneficiari:

Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:

  • essere di micro, piccola e media dimensione;
  • essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
  • avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà (come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER);
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

 

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:

  • nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

 

➢ Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30 (trenta) per cento delle spese ammissibili, ovvero del 40 (quaranta) per cento nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.

 

 

Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.

➢ Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:

  • beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell’allegato n. 1 della presente nota;
  • beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell’allegato n. 2 della presente nota.

 

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:

  • essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;
  • essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività d’impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;
  • essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

 

L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:

  • essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
  • essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
  • essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
  • essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata.

Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

  • relative a beni usati;
  • sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
  • ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.

 

L’IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.

Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00.

➢ Procedura di accesso

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n.123/1998.

I termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Con il medesimo provvedimento sono, altresì, definiti:

  • gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo, comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili;
  • la data per l’inoltro delle domande di agevolazione, che dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). o dell’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Registro delle Imprese;
    • o della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all’interno della sua organizzazione.

 

Per la presentazione della domanda l’impresa deve disporre:

Il Ministero, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della impresa richiedente, della completezza della domanda e dell’ammissibilità delle spese richieste alle agevolazioni, effettuata sulla base delle informazioni e dei dati forniti nel modulo di domanda.

Per le domande con esito positivo, il Ministero procede, entro novanta giorni dalla data di presentazione o di completamento delle domande medesime alla conseguente adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni; nel caso in cui le verifiche istruttorie si concludano con esito negativo, ovvero per le domande ritenute comunque inammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, il Ministero procede a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento alla domanda.

Da ultimo, il Ministero dello Sviluppo Economico precisa che le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.

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